SINTESI PER PUNTI DELLE PRINCIPALI REGOLE E ADEMPIMENTI
1. Individuazione dell’attività
Il primo passo consiste nell’inquadrare la nuova attività e nell’individuare il corretto codice ATECO 2025. Si precisa che dal 01/04/2025 i codici Ateco hanno subito un profondo aggiornamento, è pertanto necessario verificarli analizzando la tabella di raccordo predisposta dall’Agenzia delle Entrate
Stabilire se si tratta di attività professionale o attività di impresadi artigiani o commercianti
Se non sussistono, la scelta ricadrà obbligatoriamente sul regime ordinario/semplificato, che prevede una tassazione Irpef a scaglioni, l’assoggettamento a Iva con relativo versamento eventuale e maggiori adempimenti contabili e dichiarativi quali gli Isa, il modello Intrastat, le Lipe, la Dichiarazione Iva, le Cu, il Modello 770 e la tenuta dei registri obbligatori
3. Apertura della P.IVA in Agenzia Delle Entrate e in Camera di Commercio
Si deve distinguere tra le due seguenti categorie:
Professionista: si richiede la partita iva presso l’Agenzia delle Entrate tramite redazione e invio telematico del solo modello AA9/12. Non si può iscrivere al Registro Imprese
Ditta individuale: a differenza dei professionisti, è obbligatorio redigere e trasmettere telematicamente le diverse pratiche richieste tramite la Comunicazione Unica al Registro Imprese/Artigianato. Con tale invio si assolvono gli adempimenti verso Agenzia Entrate, Camera di Commercio/Artigianato, INPS e INAIL
4. INPS
E’ molto importante verificare la gestione previdenziale applicabile:
– Gestione Separata, obbligatoria per le attività professionali prive di una propria Cassa di appartenenza (quali ad esempio softwaristi, consulenti aziendali non iscritti a un Ordine Professionale);
– Gestione Artigiani/Commercianti, per le attività d’impresa delle ditte individuali;
– Cassa professionale del proprio Ordine di appartenenza, come lo è ad esempio per Architetti, Ingegneri, Avvocati, Medici in generale, Consulenti del Lavoro
Per un dipendente full-time con contratto a tempo indeterminato sono previsti esoneri o esclusioni dall’iscrizione INPS Artigiani/Commercianti. Per tali soggetti si considera la prevalenza dell’attività principale che solitamente coincide con l’attività da lavoratore dipendente, pertanto in tal caso non sono soggetti all’iscrizione all’Inps Artigiani/Commercianti
Per un dipendente full-time con contratto a tempo indeterminato che apre una attività professionale senza propria cassa di appartenenza, è obbligatoria l’iscrizione alla Gestione Separata Inps, e prevede una tassazione pari a circa il 26%. A differenza della Gestione Artigiani/Commercianti, non è prevista l’esclusione dell’iscrizione ma solamente una piccola riduzione della percentuale di tassazione da applicare al reddito e l’aliquota scende dal 26% al 24%
Gli artigiani e commercianti, per i quali non è previsto l’esonero contributivo, sono soggetti al versamento trimestrale dell’Inps fisso pari a circa 1.150 euro al trimestre per un totale di circa 4.600 euro all’anno. Tali contributi fissi obbligatori coprono un reddito che parte da € 0, si legga bene ZERO, fino a un reddito di circa 18.500 euro annuo. Superata tale soglia di reddito, diventa obbligatorio il versamento dell’Inps eccedente il minimale pari a circa il 24% sull’importo che eccede tale limite
I professionisti con una propria cassa di appartenenza verseranno i contributi a codesti Enti, presentando agli stessi annualmente una ulteriore dichiarazione reddituale, utile al calcolo del contributo soggettivo, integrativo e di maternità. Le scadenze di presentazione della dichiarazione e dei relativi versamenti sono diverse per ogni Cassa
I professionisti senza cassa di appartenenza, iscritti pertanto alla Gestione Separata dell’Inps, verseranno i contributi unitamente alle imposte con le percentuali indicate in precedenza, pertanto a fine Giugno (anche a rate) e a fine Novembre, salvo proroghe. Per costoro, a differenza degli Artigiani e Commercianti, non è previsto un contributo fisso minimo obbligatorio, ma si versano esclusivamente in presenza di reddito
5. INAIL
Da verificare quando l’attività comporta un rischio assicurabile INAIL, soprattutto per determinate attività artigiane e lavorazioni, quali ad esempio muratori, imbianchini, piastrellisti, carpentieri, elettricisti, idraulici, installatori di impianti, meccanici e autoriparatori, falegnami e lavorazioni del legno, carrozzerie e attività di riparazione/manutenzione veicoli
6. SUAP – AutorizzazioniComunali
Per i soggetti titolari di attività di impresa artigiana e per i commercianti (sono esclusi pertanto i liberi professionisti) è necessario verificare se l’attività che si intende avviare richieda la redazione e la trasmissione telematica della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Comune dove si svolge l’attività, nella quale indicare i requisiti richiesti, tra i quali ad esempio il locale in cui si esercita l’attività unitamente a eventuali planimetrie catastali da allegare, certificazioni quali l’HCCP, titoli di studio e quant’altro richiesto.
7. Fatturazionee Pec
E’ necessario dotarsi di un software che permetta di emettere fatture elettroniche da inviare allo Sdi (Sistema di Interscambio dell’Agenzia Delle Entrate). Non tutti i soggetti sono obbligati ad emetterle, vedasi i medici che emettono parcelle per prestazioni sanitarie a pazienti o a coloro che utilizzano il registratore di cassa telematico. La fatturazione elettronica, per i soggetti che devono utilizzarla, è obbligatoria anche per chi rientra nel regime a forfait.
E’ obbligatorio dotarsi di un indirizzo Pec. Per gli artigiani e commercianti è particolarmente importante che ne siano in possesso prima della redazione della pratica da inviare con Comunica, poiché è un requisito fondamentale da indicare. Se non viene comunicata la pratica non procede, o se viene comunicata ma la Pec non è attiva, la pratica viene scartata
Verificare correttamente IVA, natura dell’operazione, ritenuta d’acconto, contributo previdenziale e bollo quando dovuto. Chi rientra nel regime a forfait non è soggetto nè a Iva né a ritenuta d’acconto ma deve solo applicare la marca da bollo sugli importi fatturati che superano i 77,47 euro. I professionisti in tale regime, se iscritti a una propria cassa di appartenenza, devono applicare il contributo integrativo in parcella, solitamente pari al 4% calcolato sull’imponibile sommato all’importo dell’eventuale marca da bollo. I professionisti senza cassa di appartenenza possono decidere se applicare il 4% della Gestione Separata Inps in fattura, calcolato sull’imponibile sommato all’importo dell’eventuale marca da bollo. Per codesti soggetti non sono previsti obblighi di rivalsa Inps, ma è una facoltà. Gli artigiani e commercianti non addebitano alcun contributo in quanto non sono soggetti alla rivalsa Inps.
I professionisti che non rientrano nel regime a forfait, applicano sia l’Iva che la ritenuta d’acconto, quest’ultima calcolata sull’imponibile. Coloro che sono iscritti a una propria cassa di appartenenza, devono applicare il contributo integrativo in parcella, solitamente il 4%, e calcolare l’iva anche sull’imponibile maggiorato di tale importo. I professionisti senza cassa di appartenenza seguono le stesse regole e possono decidere se applicare il 4% della Gestione Separata Inps in fattura, non sono previsti obblighi di rivalsa Inps. Anch’essi devono calcolare l’iva sull’imponibile e sul 4% applicato. Gli artigiani e commercianti non rientranti nel regime forfettario applicano l’Iva, non sono soggetti a ritenuta d’acconto e non addebitano alcun contributo in quanto non sono soggetti alla rivalsa Inps.
I medici nel regime semplificato che effettuano solamente prestazioni sanitarie a favore di persone fisiche, sono considerati esenti da ritenuta d’acconto e da Iva, pertanto applicheranno solamente la marca da bollo sugli importi che superano i 77,47 euro. Nel caso in cui dovessero fatturare a soggetti diversi dalle persone fisiche, in base all’oggetto della prestazione cambiano le regole di fatturazione. Ad esempio una fattura emessa per docenza o conferenze oppure a una società di assicurazioni per consulenza medica non rivolta direttamente a una persona fisica, sarà soggetta sia a Iva che a ritenuta d’acconto. Un medico che fattura solo prestazioni mediche oppure che fattura sia a pazienti che ad altri soggetti, sarà soggetto a un diversa percentuale del meccanismo del pro-rata che prevede la detrazione in tutto o in parte dell’Iva a credito
Sono previste molteplici regole in termini di Iva quali ad esempio l’emissione di fatture con il meccanismo del reverse charge, dello split payment, la fatturazione a soggetti IntraUe ed ExtraUe, e in relazione all’acquisto di beni e/o servizi IntraUe ed ExtraUe che comporta l’obbligo di autofatturazione elettronica. A seconda dei vari casi, è previsto l’obbligo di redazione e trasmissione telematica del Modello Intrastat, dell’esterometro, delle dichiarazioni di intento nel caso di esportatori abituali. Si richiede pertanto di contattare lo Studio vista la vastità delle variabili
8. Determinazione del reddito
Sia i liberi professionisti che le ditte individuali tassano i compensi (per i primi) e i ricavi (per i secondi) con il principio di cassa, pertanto si tassa solo ciò che è stato effettivamente incassato nell’anno di riferimento.
I liberi professionisti e le ditte individuali che rientrano nel regime a forfait tassano ciò che incassano al netto del coefficiente di redditività previsto per ogni codice ateco. Non vengono pertanto considerati i costi reali per la determinazione del reddito. L’unico costo deducibile reale è relativo all’Inps pagato nell’anno di riferimento che viene dedotto direttamente dal reddito dell’attività. Per i primi 5 anni la tassazione è del 5%, mentre dal 6° anno la percentuale passa al 15%. La tassazione Inps non cambia
I liberi professionisti e le ditte individuali che rientrano nel regime semplificato, tassano ciò che incassano al netto dei costi effettivamente sostenuti e documentati da fattura elettronica e coerenti con l’attività svolta. L’Inps versato nell’anno di riferimento è un costo deducibile ma non riduce direttamente il reddito dell’attività, bensì il reddito totale (eventualmente comprensivo di ulteriori redditi oltre a quello dell’attività). La tassazione previdenziale avviene con i criteri indicati in precedenza. Le imposte erariali si calcolano assoggettando il reddito, ottenuto da quanto incassato al netto di quanto speso, all’Irpef. Quest’ultimo prevede una tassazione a scaglioni in base al reddito, e più precisamente
Scaglione di Reddito annuo
Aliquota IRPEF
Da 0 fino a 28.000 euro
23%
Da 28.000,01 a 50.000 euro
33%
Oltre 50.000 euro
43%
oltre all’addizionale Regionale e Comunale. La tassazione Inps viene calcolata sullo stesso reddito
9. Contabilità e documentazione
Si devono conservare fatture emesse e fatture ricevute, tutta la documentazione relativa all’attività quali documenti non soggetti ad iva (quali ad esempio assicurazioni di ogni genere e bollo auto) e le movimentazioni bancarie.
Sia i professionisti che le ditte individuali vengono tassati per cassa, vale a dire che il reddito viene calcolato dopo aver registrato le fatture e dopo aver gestito la contabilità in termini di incassi e pagamenti. Ciò che non viene incassato e non viene pagato nell’anno, non è rispettivamente tassabile e deducibile (con alcune esclusioni in relazione a determinate spese sostenute quali i costi dei dipendenti; per questi ultimi si specifica che non possono essere mai pagati in contanti ma solo con metodi tracciabili)
Nel forfettario non si applica la normale deduzione analitica dei costi reali ma viene applicato un coefficiente di redditività applicato a ogni singolo codice Ateco e non si effettua il calcolo della liquidazione Iva in quanto non si è soggetti a tale imposta, ma è comunque fondamentale conservare la documentazione ed emettere le fatture elettroniche.
10. Dichiarazioni e imposte
Ogni anno si deve redigere e presentare la dichiarazione dei redditi per il calcolo delle imposte. La presentazione avviene generalmente entro il 31/10 di ogni anno, mentre le imposte si versano prima, più precisamente a fine Giugno (anche a rate) e fine Novembre, salvo proroghe.
A giugno si effettua il versamento del saldo dell’anno precedente e il primo acconto dell’anno in corso; a Novembre si effettua il versamento del 2° acconto. Gli acconti vengono calcolati sul reddito dichiarato dell’anno precedente, pertanto se ci fossero forti scostamenti di reddito, si possono ricalcolare a budget
I versamenti devono essere effettuati da tutti i soggetti, siano essi soggetti a Irpef o che rientrino nel regime a forfait, e sono relativi a saldi e acconti Irpef, alle addizionali regionali e comunali e alle imposte sostitutive