IL REGIME FORFETTARIO

Guida completa ai requisiti, alle esclusioni e alla determinazione del reddito

Quadro generale

Il regime forfettario costituisce il principale regime fiscale agevolato destinato a professionisti e imprese di piccole dimensioni. Introdotto dalla Legge n. 190/2014, consente di determinare il reddito imponibile attraverso criteri semplificati e prevede una gestione amministrativa meno complessa rispetto ai regimi ordinari. L’adesione non richiede una specifica opzione preventiva e rappresenta il regime naturale per i contribuenti che rispettano i requisiti previsti dalla normativa vigente. L’obiettivo del legislatore è favorire l’avvio e lo sviluppo di attività economiche di ridotte dimensioni, garantendo al contempo una fiscalità più semplice e prevedibile.

Requisiti per l’accesso

Possono accedere al regime sia i soggetti che iniziano una nuova attività sia quelli già in possesso di partita iva, se vengono rispettate le seguenti condizioni:

  • hanno conseguito nel precedente periodo d’imposta o presumono di conseguire nel periodo d’imposta di inizio attività, ricavi o compensi non superiori a € 85.000 ragguagliati ad anno, più precisamente a giorni; in caso di esercizio di più attività con codici ATECO diversi, si considera la somma dei ricavi o compensi relativi alle diverse attività esercitate; l’indennità di maternità percepita non viene considerate. Se si dovesse superare tale importo ma rimanendo entro € 100.000, non è prevista la fuoriuscita dal regime nell’anno di superamento del limite suddetto. Nel caso in cui si fatturasse e si incassasse più di € 100.000 nello stesso anno, la fuoriuscita è immediata e sull’importo che supera € 100.000 si applicheranno le regole del regime semplificato, pertanto tassazione Irpef, assoggettamento a Iva con relativi adempimenti, Isa, tenuta dei registri obbligatori;
  • hanno sostenuto o ritengono che sosterranno nell’anno in cui parte l’attività spese non superiori ad € 20.000 per i seguenti soggetti: lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, prestazioni di lavoro accessorio, titolari di borse di studio, di assegno o sussidio, o di addestramento professionale, utili da partecipazione erogati agli associati che apportano solo Lavoro, prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari;
  • percezione, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati, anche da pensione, inferiori a € 35.000 lordi per l’anno 2025 e 2026 (dal 2027 il limite tornerà a € 30.000 lordi) dove per reddito lordo non si intende la Ral ma il reddito ai fini Irpef indicato sulla Certificazione Unica. Il reddito o i redditi da prendere in considerazione sono quelli dell’anno precedente all’apertura della partita iva, non ragguagliati ad anno. Importante specificare che se il rapporto di lavoro è cessato entro l’anno precedente all’apertura della partita iva, non si considerano tali limitazioni di reddito; sono esclusi i redditi soggetti a tassazione separata ma sono compresi i redditi di lavoro dipendente e assimilati esenti in Italia;
  • è possibile accedere al regime a forfait in un determinato anno, ad esempio nel 2026, anche se si svolge attività come lavoratore dipendente e/o assimilato o di pensione e se nell’anno precedente si sono rispettati i requisiti di cui al punto c). Nel caso in cui, nell’anno di apertura della partita iva,si supponga che il reddito o i redditi da lavoratore dipendente e/o assimilato o di pensione dello stesso anno di inizio attività, superino i limiti precedentemente esposti, è possibile applicare comunque il regime forfettario verificando attentamente l’anno successivo, quindi il 2027 nel nostro caso, i requisiti di permanenza. Ciò in quanto i redditi da prendere in considerazione sono sempre quelli riferiti all’anno precedente all’apertura della nuova attività.

Cause di esclusione

La normativa individua una serie di situazioni che impediscono l’accesso o la permanenza nel regime, e più precisamente:

  • residenza all’estero, salvo il caso in cui siano residenti in uno Stato membro UE o aderente al SEE e producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo prodotto;
  • effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di attività di:
    • cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili;    
    • cessioni intra UE di mezzi di trasporto nuovi;
  • partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, in società di persone, cioè Snc e Sas, oltre che in Società Semplici se queste ultime producono redditi d’impresa o di lavoro autonomo, associazioni professionali, società di fatto commerciali, imprese familiari e aziende coniugali;
  • controllo diretto o indiretto di Srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contrubiente che inizia l’attività;
  • adozione di altri regimi forfettari di determinazione del reddito, del regime del Patent box, del regime per i lavoratori impatriati o dei seguenti regimi speciali IVA:
    • agricoltura e attività connesse e pesca o agriturismo;
    • editoria;
    • agenzie di viaggi e turismo;
    • intrattenimenti, giochi e altre attività simili;
    • rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione;
    • vendita sali e tabacchi o commercio di fiammiferi;
    • gestione di servizi di telefonia pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
    • vendite a domicilio;
  • attività prevalentemente svoltanei confronti del datore di lavoro con cui sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due anni precedenti e/o soggetti a lui riconducibili. Per quest’ultima fattispecie si precisa che si fa riferimento a soggetti controllanti, controllati e collegati o di persona interposta, compresi i familiari quali coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo. La prevalenza va verificata a fine anno facendo riferimento ai ricavi conseguiti, che, se superiori al 50% dei ricavi complessivi, comportano la fuoriuscita dal regime dall’anno successivo. Pertanto, se un soggetto inizia l’attività prima che siano trascorsi due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, può rientrare nel forfettario anche se fattura nei confronti dell’ex datore di lavoro, fermo restando che se al termine del periodo d’imposta risulta superata la soglia del 50%, ciò comporta la fuoriuscita dall’anno successivo. Il contribuente può comunque rientrare nel regime a forfait una volta che sono trascorsi i due anni;
  • percezione, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati, anche da pensione, superiori a € 35.000 lordi per l’anno 2025 e 2026 dove per reddito lordo non si intende la Ral ma il reddito ai fini Irpef indicato sulla Certificazione Unica; se il rapporto di lavoro è cessato non si considerano tali importi; sono esclusi i redditi soggetti a tassazione separatama sono compresi i redditi di lavoro dipendente e assimilati esenti in Italia;
  • precedente opzione per la contabilità ordinaria, in quanto tale opzione vincola il contribuente per tre anni;
  • le partecipazioni detenute a titolo di nuda proprietà non consentono l’accesso al regime a forfait. Nel caso in cui il contribuente durante l’anno riceva la partecipazione in eredità o in donazione, non fuoriesce dal regime se la rimuove entro quell’anno.

Controllo di società e partecipazioni

L’esistenza di partecipazioni societarie richiede un’attenta verifica. Il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o dall’associazione in partecipazione può infatti determinare l’esclusione dal regime quando l’attività svolta dalla società risulta collegata o riconducibile a quella esercitata individualmente dal contribuente. La valutazione tiene conto sia delle quote possedute sia dell’effettiva capacità di influenzare le decisioni societarie. Il controllo sussiste se il contribuente, alternativamente:

  • dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  • dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  • esercita un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali .

Nei primi due casi, si considerano anche i voti spettanti a società controllate, fiduciarie e a persona interposta. Sono compresi i seguenti familiari: coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo. Non si considerano i voti spettanti per conto di terzi.

L’attività svolta dalla s.r.l. o dall’associazione in partecipazione si considera direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dall’imprenditore se, congiuntamente:

  • appartiene alla stessa sezione ATECO;
  • si effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili nei confronti della s.r.l. o dell’associazione in partecipazione;
  • la s.r.l. o l’associazione in partecipazione deduce i relativi costi.

La presenza di tutte e tre le condizioni si può verificare solo a fine anno e nel caso in cui l’esito sia positivo, avverà la fuoriuscita dal regime dall’anno successivo.

Determinazione del reddito

Uno degli elementi distintivi del regime forfettario è il metodo di determinazione del reddito imponibile. Non vengono considerati i costi effettivamente sostenuti, ma si applica ai ricavi un coefficiente di redditività stabilito in funzione del settore economico di appartenenza.

Il risultato ottenuto rappresenta il reddito lordo sul quale possono essere dedotti i contributi previdenziali obbligatori versati nel periodo d’imposta, unico costo reale deducibile per il contribuente.

Per i primi 5 anni l’imposta sositutiva è pari al 5% da applicare sul reddito lordo al netto del coefficiente di redditivtà e dell’inps eventualmente versato. Dal sesto anno, la percentuale dell’imposta sale al 15% con gli stessi criteri di determinazione del reddito.

Si precisa che nel caso in cui si dia inizio ad una attività artigiana o commerciale in forma individuale o professionale, l’aliquota agevolata si applica se l’attività non è mai stata svolta in precedenza, neanche sotto forma di lavoro dipendente /o assimilato. Nel caso in cui sia un proseguimento, l’accesso al regime a forfeit non è precluso (ad eccezione del caso in cui si fatturi prevalentemente al precedente datore di lavoro) ma si applicherà la percentuale più alta del 15%. Parimenti nel caso in cui si apra una nuova partita iva, e nei 3 periodi di imposta precedenti si fosse già in possesso di una partita iva già cessata, l’accesso non è precluso ma si dovrà applicare la percentuale del 15% anche se la nuova attività ha un oggetto differente rispetto alla precendete partita iva.

E’ importante precisare che il reddito del regime a forfait non si cumula con eventuali ulteriori redditi di diversa natura. Pertanto chi è titolare di reddito da lavoro dipendente, di pensione o di locazione assoggettati a Irpef (o alla cedolare secca in caso di locazioni), non corre il rischio di aumentare il reddito imponibile scongiurando l’eventuale sconfinamento nella aliquota progressiva Irpef. Ciò avviene in quanto l’imposta sostitutiva del regime forfettario sostituisce letteralmente le imposte da tassare ai fini Irpef unitamente alle addizionali regionali e comunali

Riduzione del 35% dell’Inps per le sole Ditte Individuali

Per coloro che sono titolari di una ditta individuale (pertanto rimangono esclusi iliberi professionisti iscritti alla gestione separata) che rientrano nel regime a forfait, è prevista la possibilità di richiedere lo sconto del 35% sia dei contributi Inps fissi che a percentuale, inviando una richiesta dal proprio cassetto previdenziale. Tale sconto risulta particolarmente conveniente per i soggetti giovani e alle prese con la loro prima attività, piuttosto che per coloro che hanno qualche anno in più. Il motivo è il seguente: quando arriverà il momento di andare in pensione, l’Inps considererà tale sconto come tempo lavorato in meno in tutti gli anni in cui è stato applicato, pertanto non concorrerà appieno alla maturazione degli anni per richiedere la pensione. In ogni caso, lo si può richiedere e in qualsiasi momento successivo si può decidere di perdere il beneficio comunicandolo all’Inps, ma una volta perso, non si può più tornare indietro

Tabella A – Principali cause di esclusione

Causa

Conseguenza

Residenza estera non ammessa

Impossibilità di accesso

Partecipazione incompatibile in società

Esclusione dal regime

Applicazione di regimi IVA speciali

Incompatibilità

Attività prevalente verso ex datore di lavoro

Possibile fuoriuscita

Controllo di società riconducibili

Esclusione

Tabella B – Coefficienti di redditività

Settore

Codici ATECO

Coefficiente

Industrie alimentari e bevande

10-11

40%

Commercio

45-47

40%

Commercio ambulante non alimentare

47.82-47.89

54%

Costruzioni e attività immobiliari

41-43,68

86%

Intermediari del commercio

46.10

62%

Alloggio e ristorazione

55-56

40%

Attività professionali

64-88

78%

Altre attività economiche

Vari

67%

 

Considerazioni conclusive

Il regime forfettario rappresenta uno strumento particolarmente vantaggioso per professionisti e piccole imprese grazie alla semplicità degli adempimenti e alla prevedibilità del carico fiscale. La verifica periodica dei requisiti di accesso e delle cause di esclusione è tuttavia fondamentale per evitare la perdita delle agevolazioni previste dalla normativa. I contributi previdenziali restano l’unica componente di costo fiscalmente rilevante ai fini della determinazione del reddito imponibile.

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