Guida completa ai requisiti, alle esclusioni e alla determinazione del reddito
Il regime forfettario costituisce il principale regime fiscale agevolato destinato a professionisti e imprese di piccole dimensioni. Introdotto dalla Legge n. 190/2014, consente di determinare il reddito imponibile attraverso criteri semplificati e prevede una gestione amministrativa meno complessa rispetto ai regimi ordinari. L’adesione non richiede una specifica opzione preventiva e rappresenta il regime naturale per i contribuenti che rispettano i requisiti previsti dalla normativa vigente. L’obiettivo del legislatore è favorire l’avvio e lo sviluppo di attività economiche di ridotte dimensioni, garantendo al contempo una fiscalità più semplice e prevedibile.
Possono accedere al regime sia i soggetti che iniziano una nuova attività sia quelli già in possesso di partita iva, se vengono rispettate le seguenti condizioni:
La normativa individua una serie di situazioni che impediscono l’accesso o la permanenza nel regime, e più precisamente:
L’esistenza di partecipazioni societarie richiede un’attenta verifica. Il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o dall’associazione in partecipazione può infatti determinare l’esclusione dal regime quando l’attività svolta dalla società risulta collegata o riconducibile a quella esercitata individualmente dal contribuente. La valutazione tiene conto sia delle quote possedute sia dell’effettiva capacità di influenzare le decisioni societarie. Il controllo sussiste se il contribuente, alternativamente:
Nei primi due casi, si considerano anche i voti spettanti a società controllate, fiduciarie e a persona interposta. Sono compresi i seguenti familiari: coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo. Non si considerano i voti spettanti per conto di terzi.
L’attività svolta dalla s.r.l. o dall’associazione in partecipazione si considera direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dall’imprenditore se, congiuntamente:
La presenza di tutte e tre le condizioni si può verificare solo a fine anno e nel caso in cui l’esito sia positivo, avverà la fuoriuscita dal regime dall’anno successivo.
Uno degli elementi distintivi del regime forfettario è il metodo di determinazione del reddito imponibile. Non vengono considerati i costi effettivamente sostenuti, ma si applica ai ricavi un coefficiente di redditività stabilito in funzione del settore economico di appartenenza.
Il risultato ottenuto rappresenta il reddito lordo sul quale possono essere dedotti i contributi previdenziali obbligatori versati nel periodo d’imposta, unico costo reale deducibile per il contribuente.
Per i primi 5 anni l’imposta sositutiva è pari al 5% da applicare sul reddito lordo al netto del coefficiente di redditivtà e dell’inps eventualmente versato. Dal sesto anno, la percentuale dell’imposta sale al 15% con gli stessi criteri di determinazione del reddito.
Si precisa che nel caso in cui si dia inizio ad una attività artigiana o commerciale in forma individuale o professionale, l’aliquota agevolata si applica se l’attività non è mai stata svolta in precedenza, neanche sotto forma di lavoro dipendente /o assimilato. Nel caso in cui sia un proseguimento, l’accesso al regime a forfeit non è precluso (ad eccezione del caso in cui si fatturi prevalentemente al precedente datore di lavoro) ma si applicherà la percentuale più alta del 15%. Parimenti nel caso in cui si apra una nuova partita iva, e nei 3 periodi di imposta precedenti si fosse già in possesso di una partita iva già cessata, l’accesso non è precluso ma si dovrà applicare la percentuale del 15% anche se la nuova attività ha un oggetto differente rispetto alla precendete partita iva.
E’ importante precisare che il reddito del regime a forfait non si cumula con eventuali ulteriori redditi di diversa natura. Pertanto chi è titolare di reddito da lavoro dipendente, di pensione o di locazione assoggettati a Irpef (o alla cedolare secca in caso di locazioni), non corre il rischio di aumentare il reddito imponibile scongiurando l’eventuale sconfinamento nella aliquota progressiva Irpef. Ciò avviene in quanto l’imposta sostitutiva del regime forfettario sostituisce letteralmente le imposte da tassare ai fini Irpef unitamente alle addizionali regionali e comunali
Per coloro che sono titolari di una ditta individuale (pertanto rimangono esclusi iliberi professionisti iscritti alla gestione separata) che rientrano nel regime a forfait, è prevista la possibilità di richiedere lo sconto del 35% sia dei contributi Inps fissi che a percentuale, inviando una richiesta dal proprio cassetto previdenziale. Tale sconto risulta particolarmente conveniente per i soggetti giovani e alle prese con la loro prima attività, piuttosto che per coloro che hanno qualche anno in più. Il motivo è il seguente: quando arriverà il momento di andare in pensione, l’Inps considererà tale sconto come tempo lavorato in meno in tutti gli anni in cui è stato applicato, pertanto non concorrerà appieno alla maturazione degli anni per richiedere la pensione. In ogni caso, lo si può richiedere e in qualsiasi momento successivo si può decidere di perdere il beneficio comunicandolo all’Inps, ma una volta perso, non si può più tornare indietro
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Causa |
Conseguenza |
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Residenza estera non ammessa |
Impossibilità di accesso |
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Partecipazione incompatibile in società |
Esclusione dal regime |
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Applicazione di regimi IVA speciali |
Incompatibilità |
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Attività prevalente verso ex datore di lavoro |
Possibile fuoriuscita |
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Controllo di società riconducibili |
Esclusione |
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Settore |
Codici ATECO |
Coefficiente |
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Industrie alimentari e bevande |
10-11 |
40% |
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Commercio |
45-47 |
40% |
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Commercio ambulante non alimentare |
47.82-47.89 |
54% |
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Costruzioni e attività immobiliari |
41-43,68 |
86% |
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Intermediari del commercio |
46.10 |
62% |
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Alloggio e ristorazione |
55-56 |
40% |
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Attività professionali |
64-88 |
78% |
|
Altre attività economiche |
Vari |
67% |
Il regime forfettario rappresenta uno strumento particolarmente vantaggioso per professionisti e piccole imprese grazie alla semplicità degli adempimenti e alla prevedibilità del carico fiscale. La verifica periodica dei requisiti di accesso e delle cause di esclusione è tuttavia fondamentale per evitare la perdita delle agevolazioni previste dalla normativa. I contributi previdenziali restano l’unica componente di costo fiscalmente rilevante ai fini della determinazione del reddito imponibile.
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