Guida completa ai requisiti, alle esclusioni e alla determinazione del reddito
Il regime forfettario costituisce il principale regime fiscale agevolato destinato a professionisti e imprese di piccole dimensioni. Introdotto dalla Legge n. 190/2014, consente di determinare il reddito imponibile attraverso criteri semplificati e prevede una gestione amministrativa meno complessa rispetto ai regimi ordinari. L’adesione non richiede una specifica opzione preventiva e rappresenta il regime naturale per i contribuenti che rispettano i requisiti previsti dalla normativa vigente. L’obiettivo del legislatore è favorire l’avvio e lo sviluppo di attività economiche di ridotte dimensioni, garantendo al contempo una fiscalità più semplice e prevedibile.
Possono accedere al regime sia i soggetti che iniziano una nuova attività sia quelli già in possesso di partita iva, se vengono rispettate le seguenti condizioni:
a) hanno conseguito nel precedente periodo d’imposta o presumono di conseguire nel periodo d’imposta di inizio attività, ricavi o compensi non superiori a € 85.000 ragguagliati ad anno, più precisamente a giorni; in caso di esercizio di più attività con codici ATECO diversi, si considera la somma dei ricavi o compensi relativi alle diverse attività esercitate; l’indennità di maternità percepita non viene considerata;
b) hanno sostenuto o ritengono che sosterranno nell’anno in cui parte l’attività spese non superiori ad € 20.000 per i seguenti soggetti: lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, prestazioni di lavoro accessorio, titolari di borse di studio, di assegno o sussidio, o di addestramento professionale, utili da partecipazione erogati agli associati che apportano solo lavoro, prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.
La normativa individua una serie di situazioni che impediscono l’accesso o la permanenza nel regime, e più precisamente:
• residenza all’estero, salvo il caso in cui siano residenti in uno Stato membro UE o aderente al SEE e producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo prodotto;
• effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di attività di:
Nel caso in cui il contribuente durante l’anno riceva la partecipazione in eredità o in donazione, non fuoriesce dal regime se la rimuove entro quell’anno.
L’esistenza di partecipazioni societarie richiede un’attenta verifica. Il controllo diretto o indiretto di
società a responsabilità limitata o dall’associazione in partecipazione può infatti determinare l’esclusione
dal regime quando l’attività svolta dalla società risulta collegata o riconducibile a quella esercitata
Individualmente dal contribuente. La valutazione tiene conto sia delle quote possedute sia dell’effettiva capacità di influenzare le decisioni societarie. Il controllo sussiste se il contribuente, alternativamente:
– dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
– dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
– esercita un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.
Nei primi due casi, si considerano anche i voti spettanti a società controllate, fiduciarie e a persona interposta. Sono compresi i seguenti familiari: coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il
secondo. Non si considerano i voti spettanti per conto di terzi.
L’attività svolta dalla s.r.l. o dall’associazione in partecipazione si considera direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dall’imprenditore se, congiuntamente:
– appartiene alla stessa sezione ATECO;
– si effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili nei confronti della s.r.l. o dell’associazione
in partecipazione;
– la s.r.l. O l’associazione in partecipazione deduce i relativi costi.
La presenza di tutte e tre le condizioni si può verificare solo a fine anno e nel caso in cui l’esito sia positivo, avverrà la fuoriuscita dal regime dall’anno successivo.
Uno degli elementi distintivi del regime forfettario è il metodo di determinazione del reddito imponibile.
Non vengono considerati i costi effettivamente sostenuti, ma si applica ai ricavi un coefficiente di
redditività stabilito in funzione del settore economico di appartenenza.
Il risultato ottenuto rappresenta il reddito lordo sul quale possono essere dedotti i contributi previdenziali obbligatori versati nel periodo d’imposta, unico costo reale deducibile per il contribuente.


Il regime forfettario rappresenta uno strumento particolarmente vantaggioso per professionisti e piccole
imprese grazie alla semplicità degli adempimenti e alla prevedibilità del carico fiscale. La verifica
periodica dei requisiti di accesso e delle cause di esclusione è tuttavia fondamentale per evitare la perdita
delle agevolazioni previste dalla normativa. I contributi previdenziali restano l’unica componente di costo
fiscalmente rilevante ai fini della determinazione del reddito imponibile.
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