DA LOCAZIONE DI IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO
Il contratto di comodato è disciplinato dagli artt. 1803 e ss. del Codice Civile. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non si configura come un diritto reale di godimento, pertanto non genera redditi fondiari.
I redditi fondiari, cioè quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato, concorrono, ai sensi dell’art. 26 del Tuir, a formare il reddito complessivo di coloro che possiedono “a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale” i beni immobili “indipendentemente dalla percezione”.
Da ciò si evince che il contratto di comodato, non generando un diritto reale, non genera un reddito fondiario da tassare in capo al comodatario, ma rimane un reddito che dovrà essere dichiarato dal proprietario dell’immobile, anche nel caso in cui le somme non siano percepite dallo stesso ma dal comodatario.
Pertanto il comodatario non dovrà dichiarare nulla nella propria dichiarazione dei redditi ma sarà il proprietario che dovrà dichiarare il reddito versando le imposte ad esso relativo.
L’imu non spetta mai al comodatario ma sarà versato sempre dal proprietario.
L’unica deroga a quanto sopra indicato è prevista per i redditi derivanti da locazioni brevi e da sublocazione.
In tal caso infatti:
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