INPS GESTIONE SEPARATA
INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORATORI AUTONOMI
Le persone fisiche che decidono di intraprendere una attività economica con una partita iva, al di là della scelta del regime fiscale applicabile e delle relative imposte da versare allo Stato, dovranno versare i contributi previdenziali obbligatori per legge tramite iscrizione all’Ente di competenza.
E’ fondamentale innanzitutto distinguere le due categorie previste dall’ordinamento Italiano:
Le attività professionali o lavoro autonomo nel Codice Civile italiano sono disciplinate dall’art 2222 e seguenti del Codice Civile che riporto: “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo [2225] un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme del Libro Quinto, Titolo III, Capo I, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV [1655]”. Non sono iscrivibili al Registro Imprese.
Si suddividono a loro volta in:
1a) attività regolamentate da un Ordine di appartenenza con relativa iscrizione all’Albo di competenza e con Cassa Previdenziale dedicata, quali ad esempio: medici qualunque sia la loro specializzazione, infermieri, veterinari, psicologi, architetti, ingegneri, consulenti del lavoro;
1b) attività per le quali non è previsto l’obbligo di iscrizione ad un Albo in quanto non costituito, quali ad esempio softwaristi e consulenti in generale.
Le attività imprenditoriali sono disciplinate dall’art 2080 del Codice Civile che recita: “L’imprenditore è definito come chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.” Chi svolge tale attività ha l’obbligo di iscrizione al Registro Imprese o all’Albo Artigiani.
Per essere considerato un imprenditore secondo la legge italiana, l’esercizio dell’attività deve presentare quattro elementi chiave:
Anche tali attività si suddividono in due categorie e si riconoscono le figure del commerciante, che è colui svolge un’attività di compravendita o di intermediazione nella circolazione dei beni, e dell’artigiano, che è colui che produce beni, semilavorati o servizi basandosi prevalentemente sul proprio lavoro manuale o personale.
Il Commerciante
L’Artigiano
Ora che si sono stabilite le differenze fondamentali tra lavoro autonomo e impresa, si andranno ad analizzare le diverse posizioni previdenziali.
Costoro verseranno i contributi unitamente alle imposte con le percentuali indicate in precedenza, pertanto a fine Giugno (anche a rate) e a fine Novembre, salvo proroghe. A differenza degli Artigiani e Commercianti, non è previsto un contributo fisso minimo obbligatorio, ma si versano esclusivamente in presenza di reddito
Tali professionisti verseranno i contributi a codesti Enti, presentando agli stessi annualmente una ulteriore dichiarazione reddituale, utile al calcolo del contributo soggettivo, integrativo e di maternità. Le scadenze di presentazione della dichiarazione e dei relativi versamenti sono diverse per ogni Cassa
Per coloro che sono dipendenti full-time con contratto a tempo indeterminato sono previsti esoneri o esclusioni dall’iscrizione INPS Artigiani/Commercianti. Per tali soggetti si considera la prevalenza dell’attività principale che solitamente coincide con l’attività da lavoratore dipendente, pertanto in tal caso non sono soggetti all’iscrizione all’Inps Artigiani/Commercianti
Importante sottolineare che per coloro che rientrano nel regime a forfait, è previsto uno sconto contributivo del 35%, ma solo per le Ditte Individuali di Artigiani e Commercianti. Restano pertanto esclusi i professionisti senza cassa di appartenenza. Tale sconto si applica sulle cifre indicate in precedenza. Tale sconto risulta particolarmente conveniente per i soggetti giovani e alle prese con la loro prima attività, piuttosto che per coloro che hanno qualche anno in più. Il motivo è il seguente: quando arriverà il momento di andare in pensione, l’Inps considererà tale sconto come tempo lavorato in meno in tutti gli anni in cui è stato applicato, pertanto non concorrerà appieno alla maturazione degli anni per richiedere la pensione. In ogni caso, lo si può richiedere e in qualsiasi momento successivo si può decidere di perdere il beneficio comunicandolo all’Inps, ma una volta perso, non si può più tornare indietro.
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