INTRACOMUNITARIE E REGOLE VIES
Nel caso in cui due operatori economici, titolari di Partita Iva in due Paesi diversi dell’Ue ma appartenenti alla Comunità Europea stessa, effettuino cessioni di beni, per poter applicare il regime di non imponibilità Iva previsto dall’art. 138 dalla Direttiva UE 2018/1910 e recepite nel nostro ordinamento all’articolo 41, comma 2-ter, del Dl 331/1993, è necessario che vengano rispettati precisi requisiti prima che venga emessa la fattura, e più precisamente:
Inoltre, le cessioni di cui al comma 1, lettera a), (cioè le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni), e al comma 2, lettera c), (cioè l’invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti), costituiscono cessioni non imponibili solo nel caso in cui i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro diverso dal cedente.
Se viene meno anche solo uno dei punti appena indicati, viene meno il regime di non imponibilità Iva, ma non viene meno la natura dell’operazione che continuerà ad essere inquadrata come cessione Intra-Ue e pertanto rimangono obbligatori gli adempimenti previsti in tema di reverse charge in capo all’acquirente.
Pertanto se il cedente è iscritto al Vies ma non lo è il cessionario, quest’ultimo riceverà una fattura composta da imponibile e iva che dovrà integrare con il meccanismo del reverse charge, calcolato sul valore totale comprensivo di Iva della fattura ricevuta.
Se è il cedente a non essere iscritto al Vies, viene meno la non imponibilità della cessione intra Ue, ma non viene meno la natura dell’operazione in termini di acquisto intra-Ue, pertanto l’acquirente dovrà integrare la fattura con il meccanismo del reverse charge.
Sebbene si possa pensare, nel caso in cui decada la non imponibilità, di assimilare tali operazioni B2B a operazioni B2C, cioè ipotizzare che le vendite effettuate a soggetti non iscritti nel VIES potessero rientrare nel regime delle vendite a distanza disciplinato dall’art. 38-bis del D.L. 331/1993 e, quindi, beneficiare della non imponibilità al superamento della soglia di 10.000 euro, così non è, in quanto le operazioni B2C si verificano solo nei confronti di:
Nel caso in cui il cessionario non applichi il reverse charge sulla fattura ricevuta con Iva di un altro Paese Intracomunitario, comporterebbe l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 6, comma 9-bis, DLgs 471/97 compresa fra 500 euro e 20.000 euro.
Assistenza fiscale per società
Assistenza fiscale per privati
Assistenza amministrativa
Assistenza immobiliare
Contabilità